Molteplici sono gli effetti della brexit e in questo articolo avremo modo di analizzarli tutti. Ma procediamo con ordine. L’uscita del Regno Unito dall’Europa è stata determinata dal risultato di un referendum tenutosi il 23 giugno 2016. Si è trattato quindi di una scelta, potremmo dire, dettata dalla volontà della cittadinanza britannica. In Scozia e Irlanda del Nord la maggioranza della popolazione ha votato per rimanere, ma il voto aggregato ha comunque fatto vincere la scelta di attuare la brexit. Come previsto dall’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea, la Gran Bretagna ha quindi notificato la decisione al Consiglio Europeo in data 29 marzo 2017.
Il procedimento per i tentativi di pervenire ad un accordo è stato molto lungo e l’uscita dovrebbe essere effettiva a partire dal 31 ottobre 2019. Le conseguenze della brexit, e in particolare di un’uscita senza accordo, avranno un impatto negativo in vari settori tra cui quello del Food & Beverage, dove le principali tutele sono contenute in regolamenti comunitari.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la clausola di recesso e qual è la procedura da seguire nel caso in cui questa clausola venisse esercitata da uno Stato membro.
LA CLAUSOLA DI RECESSO DALL’UE
La clausola di recesso, prevista dall’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea, è stata introdotta con il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009. La scelta dell’introduzione di questa clausola è legata alla volontà di creare un clima europeo più democratico, trasparente ed efficiente. In passato il diritto di recesso di uno Stato membro dall’UE trovava la sua base normativa nella Convenzione di Vienna del 1969. Secondo l’art. 54 di questa Convenzione, il recesso di una parte era previsto “in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri stati contraenti”, mentre l’art. 62 consentiva il recesso qualora “la situazione fosse cambiata in modo talmente drastico che gli obblighi dei firmatari si erano radicalmente trasformati”.
LA PROCEDURA DI RECESSO DALL’UNIONE EUROPEA
L’articolo 50 del trattato sull’Unione Europea prevede oggi un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione Europea. Il primo comma dell’articolo afferma infatti che:
“Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione”.
Il recesso tuttavia non avviene in modo automatico. Lo Stato membro che decide di recedere deve notificare al Consiglio Europeo la sua intenzione di farlo. Il Consiglio Europeo sarà poi tenuto a fornire orientamenti per la conclusione di un accordo che stabilisca le modalità di recesso di tale Paese.
L’uscita dall’UE, per essere formalizzata, richiede quindi la stipula di un accordo, che deve essere deliberato dal Consiglio (composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri) a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento Europeo. Una volta formalizzato l’accordo, i trattati europei cessano di essere applicabili allo Stato interessato, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo o due anni dopo la notifica del recesso.
Si tratta di una procedura senz’altro conforme ai principi di democrazia ed efficienza, ma non così semplice da attuare. Prima della brexit, nessuno Stato aveva usufruito del diritto di recesso e il primo esperimento ne ha evidenziato i lati negativi.
L’ACCORDO
L’accordo deve essere negoziato in conformità all’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). La Commissione Europea ha il compito di condurre il negoziato, che assumerà la forma di un trattato internazionale a tutti gli effetti. Come l’esperienza della Brexit ha insegnato, il procedimento per giungere ad un accordo è molto lungo e complesso, in quanto intende definire le modalità di recesso del Paese in questione e le loro conseguenze, cercando di causare meno danni possibili ad entrambe le parti coinvolte: il Paese uscente e il resto degli Stati membri europei.
YELLOWHAMMER: IL PIANO DI USCITA SENZA ACCORDO
LE RIPERCUSSIONI NEL MERCATO UNICO
La prima cosa da evidenziare è che le economie dei diversi Stati membri si integrano a vicenda nelle catene globali del valore. Di conseguenza, l’uscita della Gran Bretagna dal contesto del mercato unico influenzerà le economie degli altri Paesi europei. L’appartenenza ad un mercato unico, caratterizzato dalla libera circolazione di beni, persone, merci e capitale, rappresenta una grande opportunità e la brexit ha stravolto gli equilibri interni.
Con l’uscita dall’UE, il Regno Unito diventerà un Paese terzo. Nel settore alimentare le conseguenze non sono poche. Le etichette dei prodotti realizzati nel Regno Unito dovranno riportare, oltre al produttore inglese, anche l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo del soggetto importatore stabilito all’interno dell’UE. Sarà poi lo stesso importatore a dover garantire la correttezza delle informazioni riportate in etichetta, in qualità di OSA (Operatore del Settore Alimentare) di riferimento. Com’è facile intuire, tutto questo ha notevoli risvolti in tema di responsabilità. E ancora, in tema di certificazioni, quelle rilasciate dalle autorità e dagli organismi del Regno Unito non consentiranno più l’immissione in commercio con certificazione biologica all’interno dell’UE.
Anche le indicazioni geografiche non sarebbero più protette. Tra le interrogazioni al Parlamento Europeo si legge: “Nel Regno Unito sono frequenti casi di contraffazione di prodotti italiani ed europei, protetti dal sistema UE delle indicazioni geografiche, come il falso Prosecco alla spina o i kit «fai da te» di falso vino italiano in polvere. Questa tendenza (…) potrebbe trovare il via libera definitivo, svincolandosi dai limiti imposti dalla normativa comunitaria. (…) La legislazione britannica non prevede infatti garanzie specifiche per i 3000 prodotti DOP/IGP europei, dei quali 800 sono Made in Italy”.
Ma cosa ne pensa di tutto questo il Regno Unito? In generale in Gran Bretagna si distinguono due correnti di pensiero, entrambe orientate alle sole conseguenze riguardanti in primo luogo l’UK. Da un lato, i sostenitori della Brexit ritengono che non ci saranno grandi ripercussioni in seguito all’uscita dell’UK dal mercato unico, in quanto i paesi dell’UE hanno l’interesse commerciale nel rimanere in ottimi rapporti contrattuali con il Regno Unito, grande importatore di beni e servizi. Dall’altro lato ci sono invece gli europeisti che temono che le imprese straniere saranno meno propense ad investire nell’economia inglese.